Cosa fare con il registratore telematico in caso di inattività superiore a 12 giorni

Cosa fare con il registratore telematico in caso di inattività superiore a 12 giorni

Come noto, con il Provvedimento n. 15943 del 18 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato la versione 11 delle specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

La principale novità ha riguardato, in particolare, l’interruzione dell’attività nel caso in cui essa sia superiore ai 12 giorni.

Nelle ultime settimane si sono registrate diverse richieste circa il comportamento da tenere, da
parte degli esercenti, in caso di inattività superiore a 12 giorni.
Al fine di fare chiarezza suggeriamo di distinguere 3 casi:


1) l’esercente sospende l’attività per un numero di giorni determinato o non determinato ma
certamente inferiore a 12 (chiusura domenicale, giorni festivi, “ponti” festivi, ecc.): al
primo giorno di attività, quando riaccenderà il RT, seguirà con attenzione la procedura di
conferma del periodo di inattività (invio di un unico file contenente tutti i dati relativi
al periodo di inattività) che il RT gli propone, sulla cui gestione il laboratorio di riferimento
gli avrà fornito tutte le necessarie e opportune delucidazioni operative;


2) l’esercente sospende l’attività per un numero di giorni determinato o non determinato ma
certamente superiore a 12 (chiusura per ferie lunghe, ristrutturazione locali, attività
stagionale, ecc.): prima di spegnere il RT esegue la procedura del “FUORI SERVIZIO
– MAGAZZINO/INATTIVITA’ (608)”; quando lo riaccenderà, con l’esecuzione della
prima “chiusura giornaliera” (prima trasmissione utile del file corrispettivi) il RT ritornerà
automaticamente “in servizio”;


3) l’esercente sospende l’attività per un numero di giorni determinato o non determinato che ritiene
possa essere superiore a 12, ma che in seguito si rivelerà inferiore a 12 (chiusura
per ferie, ristrutturazione locali e altre situazioni ritenute lunghe ma in seguito rivelatesi
corte): prima di spegnere il RT esegue la procedura del “FUORI SERVIZIO –
MAGAZZINO/INATTIVITA’ (608)”; quando lo riaccenderà, con l’esecuzione della
prima “chiusura giornaliera” (prima trasmissione utile del file corrispettivi) il RT ritornerà
automaticamente “in servizio”;


Ricordiamo che il “FUORI SERVIZIO” può essere effettuato autonomamente
dall’esercente tramite la procedura specifica predisposta dal Fabbricante del RT ovvero
attraverso la procedura “online” (funzione in Fatture & Corrispettivi) che richiede l’uso delle
credenziali per accedere all’area riservata e che può essere attivata anche da soggetto
appositamente delegato (consulente fiscale) o incaricato.

l’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che – come riportato nel periodo del citato paragrafo 2.7 del Provvedimento del 18 gennaio 2023, la preventiva o successiva comunicazione del “fuori servizio” da parte dell’esercente è una facoltà e non un obbligo.
Quindi, per esempio, in caso di chiusura di un negozio per ferie per più di 12 giorni, l’esercente non è obbligato ad effettuare alcuna comunicazione preventiva o successiva di “fuori servizio” dell’RT.
Ovviamente – spiega l’Agenzia delle Entrate – se l’esercente decidesse di effettuare questa comunicazione (che può essere effettuata anche accedendo al portale Fatture e Corrispettivi e non necessariamente dall’RT), l’Amministrazione finanziaria avrebbe anche l’informazione del periodi di fuori servizio dell’RT e saprebbe che quella macchina non ha trasmesso i dati in quel periodo perché l’esercente era in ferie: quindi, grazie a questa informazione, l’Agenzia delle Entrate saprebbe che quell’esercente ha effettuato tutti gli invii dei corrispettivi giornalieri rispettando la norma che prevede l’invio, entro 12 giorni, dal momento di effettuazione dell’operazione. A tal proposito si consiglia quindi, nel caso si rientri nei casi 2 o 3 sopra citati, di porre l’RT nello stato di “FUORI SERVIZIO”.


Chiarito ciò, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la novità riportata nel citato paragrafo 2.7 del Provvedimento del 18 gennaio 2023, ha effetto, solo ed esclusivamente, sui modelli di RT che vengono portati in omologa dopo la data del 30 giugno 2023 e, dunque, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2023. Pertanto, gli esercenti che hanno acquistato e utilizzano i Registratori Telematici omologati fino al 30 giugno 2023, non hanno alcun obbligo di aggiornare le loro macchine rispetto alla nuova funzionalità e, di conseguenza, in tal caso, non è applicata alcuna sanzione per la mancata trasmissione dell’informazione preventiva.